Secondo un problema normativo mai completamente risolto, alcuni rifiuti, nonostante provengano da attività speciali, sono classificati come urbani tramite un processo chiamato “assimilazione”. Questa classificazione, introdotta inizialmente dal DPR 915/82, prevedeva che i comuni disciplinassero la gestione dei rifiuti urbani, includendo anche quelli speciali non pericolosi, basandosi su criteri qualitativi e quantitativi determinati a livello statale. Tuttavia, la mancanza di criteri chiari da parte dello Stato ha generato gravi problemi nell’applicazione di queste norme.
Con il Decreto Legislativo 116/2020, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani che comprende non solo i rifiuti domestici ma anche quelli simili provenienti da altre fonti, escludendo specifici rifiuti da determinate attività. Vediamo cosa si intende, secondo questa nuova definizione, per rifiuti assimilati agli urbani e quali erano quelli assimilabili.
Cosa sono i rifiuti assimilati agli urbani?
I rifiuti assimilati agli urbani sono quei rifiuti che, pur provenendo da attività non domestiche (come attività commerciali, industriali, artigianali, o di servizio), vengono trattati e gestiti allo stesso modo dei rifiuti urbani perché presentano caratteristiche qualitative e quantitative simili ai rifiuti domestici.
Questo processo di assimilazione è regolato da norme specifiche che stabiliscono quali tipi di rifiuti speciali non pericolosi possono essere inclusi nella categoria dei rifiuti urbani, facilitandone così la raccolta e lo smaltimento da parte dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. In base all’art. 198, comma 2, lettera G, del D.Lgs. 152/06 ogni comune aveva il potere di stabilire quali rifiuti, provenienti da attività non domestiche, potessero essere assimilati ai rifiuti urbani escludendo però da questa assimilazione i rifiuti provenienti dalle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, prodotti da uffici, bar, mense o altri locali aperti al pubblico. A partire dal 1° gennaio 2021, con l’entrata in vigore di una nuova direttiva sui rifiuti urbani, è stata estesa la definizione di rifiuto urbano per includere anche quelli di origine non domestica, purché “siano simili ai rifiuti domestici per natura e composizione“. La classificazione ora è più chiara e uniforme a livello nazionale e comporta che i comuni non hanno più la facoltà di decidere autonomamente quali rifiuti assimilare agli urbani.
Secondo alcuni punti chiave della normativa aggiornata la classificazione dei rifiuti viene effettuata in base all’origine, distinguendo tra rifiuti urbani (compresi quelli assimilati) e rifiuti speciali. Viene poi specificato un elenco di rifiuti considerati urbani, indipendentemente dalla loro origine, includendo ad esempio carta, cartone, plastica, vetro, metalli, rifiuti organici, tessili, legno, ecc.
Sono gli enti locali che hanno il compito di definire criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, basandosi su linee guida nazionali. I produttori dei rifiuti speciali non pericolosi devono gestirli in modo da garantirne la raccolta separata e il corretto smaltimento, anche tramite convenzioni con i gestori del servizio pubblico. Viene, infine, promossa la raccolta differenziata dei rifiuti assimilati per aumentarne il riciclaggio e il recupero.
Quali sono i rifiuti assimilati agli urbani?
I rifiuti assimilati agli urbani sono quindi quei rifiuti che, pur provenendo da attività non domestiche, sono trattati come rifiuti urbani grazie alle loro caratteristiche simili a quelle di tali rifiuti. Secondo la normativa vigente, i rifiuti assimilati agli urbani includono:
- Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, che per qualità e quantità possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
L’allegato L-quater e L-quinquies specificano ulteriormente le tipologie di rifiuti e le attività da cui possono provenire. Tra i rifiuti assimilati agli urbani troviamo i rifiuti non pericolosi provenienti da attività commerciali come negozi e supermercati, che possono includere carta, cartone, plastica, metallo e vetro, nonché scarti alimentari e altri rifiuti organici. Anche gli uffici e i servizi producono rifiuti assimilati, come carta, cartone, imballaggi di plastica e metallo, oltre a rifiuti organici derivanti dal consumo di cibo.

Questi rifiuti sono quindi gestiti insieme ai rifiuti urbani, seguendo le stesse modalità di raccolta differenziata e smaltimento stabilite dagli enti locali.
Rifiuti speciali NON assimilati agli urbani

1. Rifiuti da Attività Industriali
- Rifiuti derivanti dai processi produttivi industriali.
- Scarti di lavorazione e produzione.
- Materiali residui e sottoprodotti industriali.
2. Rifiuti da Attività Agricole e Agro-industriali
- Rifiuti derivanti da attività agricole e di allevamento.
- Scarti di produzione agricola e agro-industriale.
3. Rifiuti da Attività di Costruzione e Demolizione
- Materiali da demolizione e costruzione.
- Inerti, come macerie, calcinacci, ecc.
4. Rifiuti pericolosi
- Rifiuti contenenti sostanze pericolose per l’ambiente o la salute.
- Prodotti chimici, solventi, oli esausti, batterie, ecc.
5. Rifiuti Sanitari
- Rifiuti prodotti da attività sanitarie e veterinarie, esclusi quelli non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.
- Rifiuti a rischio infettivo e altri rifiuti sanitari pericolosi.
6. Rifiuti da Attività Commerciali e di Servizi
- Rifiuti prodotti da attività commerciali e di servizi che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani.
- Rifiuti non pericolosi e pericolosi specifici delle attività commerciali.
7. Rifiuti da Trattamenti di Recupero e Smaltimento
- Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti.
- Residui di trattamento, scorie, ceneri, ecc.
8. Veicoli Fuori Uso
- Veicoli e parti di veicoli dismessi.
Questi rifiuti, a differenza di quelli assimilati agli urbani, richiedono specifiche modalità di gestione e smaltimento.
Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani
Ecco una tabella che riporta l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani secondo l’allegato L-quater del Decreto Legislativo 116/2020:
| Frazione | Descrizione | EER (CER) |
|---|---|---|
| Rifiuti organici | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
| Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
| Rifiuti dei mercati | 200302 | |
| Carta e cartone | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| Carta e cartone | 200101 | |
| Plastica | Imballaggi in plastica | 150102 |
| Plastica | 200139 | |
| Legno | Imballaggi in legno | 150103 |
| Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
| Metallo | Imballaggi metallici | 150104 |
| Metallo | 200140 | |
| Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| Multimateriale | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| Vetro | Imballaggi in vetro | 150107 |
| Vetro | 200102 | |
| Tessile | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| Abbigliamento | 200110 | |
| Prodotti tessili | 200111 | |
| Toner | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
| Ingombranti | Rifiuti ingombranti | 200307 |
Cosa sono i rifiuti assimilabili agli urbani?

- Rifiuti domestici: prodotti all’interno delle abitazioni.
- Rifiuti non domestici: che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici e comprendono rifiuti di carta, cartone, vetro, metallo, plastica, organici, tessili e legno provenienti da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo.
Questi rifiuti non domestici ma simili sono automaticamente inclusi nella categoria dei rifiuti urbani e devono essere gestiti come tali, seguendo le stesse modalità di raccolta differenziata e smaltimento.
Differenza tra rifiuti assimilati e rifiuti assimilabili agli urbani
La distinzione tra “rifiuti assimilati” e “rifiuti assimilabili” può sembrare sottile ma è significativa nel contesto della normativa sui rifiuti. Per specificare ulteriormente, i rifiuti assimilati agli urbani sono quei rifiuti che, pur provenendo da attività produttive, commerciali, di servizio o artigianali, sono stati formalmente dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani dagli enti locali competenti (comuni). Questa assimilazione implica che tali rifiuti possono essere gestiti e smaltiti insieme ai rifiuti urbani, seguendo le stesse modalità di raccolta e trattamento. La dichiarazione di assimilazione è un atto amministrativo che specifica chiaramente quali rifiuti non domestici sono assimilati a quelli urbani sulla base di criteri stabiliti dalla normativa.
I rifiuti assimilabili, invece, sono quei rifiuti prodotti da attività non domestiche che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti urbani e che possono essere potenzialmente assimilati agli urbani ma non necessariamente lo sono ancora. In altre parole, questa tipologia di rifiuti prodotti rappresentano una categoria che, in base alle loro caratteristiche, possono essere considerati idonei per l’assimilazione ai rifiuti urbani, ma richiedono un atto formale da parte dell’ente locale per essere ufficialmente assimilati.
Quindi, la differenza fondamentale tra i due termini sta nel fatto che:
- Rifiuti assimilati sono già stati formalmente riconosciuti e gestiti come rifiuti urbani attraverso specifiche delibere o regolamenti comunali.
- Rifiuti assimilabili sono rifiuti che, pur avendo le caratteristiche per essere assimilati ai rifiuti urbani, non erano ancora stati formalmente riconosciuti come tali dagli enti locali.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020, il concetto di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani è stato di fatto superato perché ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti he include specifiche categorie di rifiuti prodotti da attività economiche, purché simili per natura e composizione ai rifiuti di attività quotidiane. Pertanto, si può parlare principalmente di rifiuti urbani e rifiuti speciali. La nuova definizione non prevede la necessità di un’ulteriore delibera di assimilazione da parte dei comuni.























